Esonero ECM per Agopuntura – Aggiornamento

Informiamo gli allievi del corso di Agopuntura di Bologna interessati all’esonero degli ECM che è operativo da inizio 2019 il nuovo “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. ” (lo trovate sul sito AGENAS a questo link)

In esso viene descritta la misura dell’esonero per i corsi di Agopuntura come quello di ScuolaTao, in particolare si veda a pagina 25, dove si trova scritto testualmente quanto segue:
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
[omissis]
– corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”. (fine estratto da manuale formazione continua)

La richiesta di esonero va presentata dal professionista utilizzando l’allegato che trovate sul sito agenas qui

Link ufficiali all’argomento dove potete trovare ulteriori dettagli sono i seguenti:
– https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
– https://wp.cogeaps.it/?p=14010

Al seguente link del sito ScuolaTao i documenti dell’accreditamento della scuola per il corso di Agopuntura, presso la Regione Emilia Romagna.

————- AGGIORNAMENTO del 12 aprile 2019  ————-
In seguito ad alcuni chiarimenti sottoposti da ScuolaTao, il Co.Ge.Aps ha così risposto in data odierna:
informo che per il triennio corrente, 2017-2019, si applica il Manuale del Professionista, che prevede l’esonero di tipo annuale per questo tipo di corso. La riduzione che viene applicata è di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale del professionista. Per cui, se l’obbligo formativo di un professionista fosse pari a 150, la riduzione sarebbe pari a 150/3 (50) per ogni anno di durata legale del corso; se l’obbligo triennale fosse 120, la riduzione sarebbe di 120/3 (40), e così via.
Le confermo che per i precedenti trienni rimane valida la normativa precedente, che prevedeva la riduzione di 4 crediti per mese di frequenza.
Le ricordo, in ultimo, che l’esonero può essere attribuito al momento solamente a medici e odontoiatri, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, cui la normativa fa riferimento.

aggiornato il 12 aprile – pubblicato il 4 aprile 2019

———— NORMATIVA PRECEDENTE ————-

Abbiamo chiesto ulteriori chiarimenti al CoGeAPS circa l’esonero ECM (ecm@cogeaps.it). Quanto segue è la risposta ricevuta:
[omissis] la frequenza ai corsi di Agopuntura dà diritto ad esonero di tipo mensile, con una riduzione dell’obbligo formativo del professionista pari a 4 crediti per mese di frequenza. Le allego la delibera della CNFC che regola questo tipo di esonero.
Le ore di studio individuale non rientrano nel conteggio dei tempi utili al raggiungimento delle soglie per l’esonero.
Le ricordo che, come stabilito dal par 10, punto 5 dell’Accordo Stato-Regioni 07/02/2013, le norme sono al momento limitate alle professioni di Medico Chirurgo e Odontoiatra, per cui l’esonero è solo per tali professionisti.
Per la richiesta dell’esonero, il professionista diretto interessato dovrà caricare una richiesta sul portale del Co.Ge.A.P.S. (previa registrazione), cliccando su “Esoneri e Esenzioni”, alla voce “Aggiungi esonero”, compilando tutti i campi e allegando l’autocertificazione (cumulativa per l’intero periodo), di cui trova il modello in fondo alla pagina della richiesta stessa (lo trova anche allegato alla mail), compilata in tutti i campi necessari, completa di firma autografa e accompagnata da un documento di identità in corso di validità.
L’autocertificazione deve essere cumulativa per l’intero periodo del corso, ma sul portale ogni richiesta ha la durata massima di un anno, pertanto va inserita una richiesta per ciascun anno.
E’ da tenere presente che eventuali crediti maturati in regime di esonero non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio di riferimento.
La informo altresì che è possibile registrare gli esoneri solo a partire dall’anno 2011, e che gli anni di esonero richiesti non possono eccedere gli anni di durata legale del corso.

Evidenziamo che:
– sul modulo va indicato il mese di inizio e il mese di fine, ne va fatto uno per ogni anno.
– l’inserimento della richiesta va fatta dal professionista-allievo (non da ScuolaTao), il sistema CoGeAPS fornisce successivamente una validazione dei crediti richiesti/documentati
– ScuolaTao ha ricevuto l’accreditamento nel 2017. Negli anni precedenti era possibile frequentare lezioni che erogavano ECM all’interno del corso di Agopuntura.
– l’esonero sembra non valere per veterinari e farmacisti: consigliamo di contattare il proprio ordine in proposito. Chiedendo anche per il riconoscimento di formazione “extra”.

Informiamo inoltre che è prevista per il 2019 l’adozione di un nuova normativa (Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario) che prevede la riduzione di un terzo dei crediti nel 3ennio (quindi non più su base mensile). Il Manuale, ci riferiscono, sia in fase di approvazione.

Non ci è possibile verificare in modo diretto il procedimento, chiediamo cortesemente a voi allievi di darci riscontro dell’avvenuta registrazione dell’esonero e di indicarci eventuali precisazioni.

pubblicato il 15 ottobre 2018

 

 

Segnaliamo le seguenti informazioni per gli allievi del corso di Agopuntura che sono interessati agli ECM:
la CNFC, nel novembre 2016, ha approvato il riconoscimento dell’esonero dall’obbligo formativo ECM ai chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che frequentano corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 nella misura di una riduzione di 4 crediti per mese di frequenza del corso.

Il professionista può accedere nella propria area personale CoGeAPS, dopo aver eseguito la registrazione, cliccare su PARTECIPAZIONI ECM – ESONERI/ESENZIONI – AGGIUNGI ESONERO, ed inoltrare le richieste di esonero, al termine del corso di studi, allegando l’autocertificazione firmata (firma autografa), il cui modello è presente all’interno della stessa sezione del portale, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità (facoltativa ulteriore documentazione).

La tipologia di esonero corrisponde a ‘frequenza corsi universitari diversi’.

L’esonero è relativo al periodo di frequenza e possono essere inserite richieste per periodo massimo di un anno, pertanto, se il periodo di frequenza è superiore, occorre quindi inserire più di una richiesta.

Per completezza di informazioni, la citata Delibera si trova e al seguente link https://ape.agenas.it/comunicati/archivio-comunicati.aspx, in cui può riscontrare il relativo comunicato Agenas del 17/01/2017.

pubblicato il 26 aprile 2018

aggiornato 12/4/2019