Normative Legislazione

Per offrire un servizio ai nostri allievi, riportiamo di seguito i riferimenti a normative, leggi e altri documenti di interesse per chi opera e vuole operare nell’ambito della medicina cinese. L’elenco non è esaustivo ed è in continuo aggiornamento.

Leggi nazionali

Nessuna legge ha regolamentato le medicine non convenzionali fino al 7 febbraio 2013, quando è stata sottoscritta la Normativa Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 ancora oggi in vigore.

Tale accordo, elaborato dalla Conferenza Stato-Regioni e sottoscritto dal Ministero della Sanità, prevede la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’Agopuntura, della Fitoterapia e dell’Omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Proprio per questo motivo, a partire dall’anno accademico 2013-2014, il percorso formativo offerto da Scuola Tao in Agopuntura si articola in tre anni, rispetto ai consueti quattro anni delle edizioni precedenti, ed è riservato a medici, odontoiatri e veterinari come richiesto dalla normativa.

Per consultare il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, clicca qui.

Legge n.4 del 14 gennaio 2013

La legge disciplina le Professioni non organizzate in ordini, riconosce dignità e competenze a chi vuole lavorare in base alle sue capacità professionali. I principali punti di questa legge si possono così riassumere:

  • la legge 4/13 disciplina tutte le libere professioni
  • si applica alle libere professioni non regolamentate diversamente (ad esempio in albi)
  • non è necessaria alcuna autorizzazione per esercitare una libera professione
  • la legge non fissa il monte ore di studio o di formazione per esercitare una professione
  • chi esercita in base alla legge 4/13 deve mettere questa informazione nelle sue comunicazioni e in fattura
  • la legge pone molta attenzione alla corretta comunicazione verso l’utente
  • istituisce l’iter presso il MISE per riconoscere le associazioni di professionisti, che devono vigilare sulla formazione, aggiornamento, deontologia ecc. dei loro associati. Appartenere ad un’associazione di professionisti è un modo per distinguere ed accreditare il proprio lavoro ma non una condizione per

Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016

“Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già espresso, ossia che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.”

La risoluzione è un passo significativo per la pratica del Tuina. Resta la limitazione del riferimento alla legge n. 1 del 1990, che sancisce che “L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti”.

Leggi regionali

Vi sono inoltre alcune leggi regionali che disciplinano alcune materie della medicina cinese, come ad esempio (l’elenco non è esaustivo, bensì un utile riferimento).

Regione Emilia Romagna

Delibera ER 741 del 25/5/2014

La giunta della regione Emilia Romagna approva l’entrata dell’agopuntura nelle prestazioni erogate dal Sistema Sanitario della regione; inoltre recepisce l’accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

Legge ER 2 del 19/2/2008

Legge relativa all’esercizio di pratiche e attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere.

Sentenza della corte costituzionale n. 138 del 2009

Con tale sentenza la Corte ha ritenuto illegittimo il titolo I della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 2 del 19 febbraio 2008 per le stesse ragioni che hanno comportato l’abrogazione di altre leggi regionali analoghe sulle discipline bionaturali.

Le Regioni non possono individuare nuove professioni. Tale competenza, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione Italiana, è solamente dello Stato.

Legge ER 11 del 21/2/2005

Istituzione della figura di operatore professionale naturopata del benessere.

Regione Lombardia

Legge regionale LO 2/2015

Norme in materia di discipline bio-naturali (BURL n. 5, 1º suppl. ord. del 04 Febbraio 2005)

Regione Trentino Alto Adige

Legge regionale TAA n. 43 del 25/11/2013

Modalità di esercizio delle medicine complementari.

Regione Toscana

Legge regionale n. 2/2005

Definisce pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. La stessa legge ne regolamenta la pratica a tutela della qualità delle prestazioni effettuate e della professionalità degli operatori.